Comitato Cascia per Santa Rita
STATUTO
ART. 1
PRINCIPI ISPIRATORI, COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.
Il popolo di Cascia, riconoscente verso la Sua Patrona “Santa Rita” per le infinite grazie elargite nel tempo, desidera far conoscere all’umanità – proponendo iniziative e festeggiamenti che crescano nel tempo – la vita e il messaggio di questa grande donna umbra, unitamente al territorio e ai luoghi dove è nata e vissuta. Per tali motivi si costituisce, come piccolo “gesto d’amore” donato a tutti, il comitato denominato “Comitato Cascia per Santa Rita”. È un’organizzazione apolitica, apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36-42 Capo III del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
ART. 2
SEDE E ZONA DI ATTIVITA’
Il Comitato, attualmente, ha la propria sede legale in Cascia, c.a.p. 06043, provincia di Perugia, piazza Aldo Moro n. 3.
Il Comitato opera, pertanto, nel territorio del Comune di Cascia, provincia di Perugia.
La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea ordinaria dei promotori e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3
DURATA
La durata del Comitato, pur essendo direttamente collegata agli eventi annuali dei festeggiamenti in onore di Santa Rita, è da considerarsi a carattere permanente dovendo reperire fondi, progettare e organizzare le manifestazioni che si concretizzeranno negli anni successivi. Il Comitato potrà essere sciolto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei promotori.
ART. 4
FINALITA’
In conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, il Comitato, pur con la più completa autonomia ma in sintonia e la massima collaborazione con il Comune di Cascia, gli Enti religiosi ed altri Enti pubblici e privati e con le Associazioni della città di Cascia che da sempre si occupano dell’organizzazione dei festeggiamenti ‘ritiani’, ai fini di una sempre e maggiore divulgazione della figura e del messaggio di Santa Rita, Patrona della città di Cascia, promuova molteplici iniziative prevalentemente di carattere culturale, religioso e artistico anche attraverso realizzazioni di opere monumentali. Le attività del Comitato saranno svolte in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa nel periodo fissato dalla storia e dalla tradizione ed anche in altri periodi dell’anno con finalità di coinvolgimento della popolazione tutta ed in particolare delle giovani generazioni al fine di tramandare e rendere vivo il culto, la devozione e il messaggio della Santa di Cascia.
ART. 5
ATTIVITA’ SVOLTE
Il “Comitato Cascia per Santa Rita”, in base alle finalità di utilità sociale, descritte nel precedente art. 4, e per il raggiungimento delle stesse intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti;
attività teatrali con rappresentazione della vita e del messaggio di Santa Rita anche a carattere di musical;
attività di promozione e pubblicizzazione degli eventi legati ai festeggiamenti di Santa Rita anche tramite l’istituzione di un sito internet e l’utilizzo di altri servizi telematici;
attività per la realizzazione di opere artistiche e monumentali legate alla figura e alla vita della Santa;
altre attività, anche a carattere finanziario e imprenditoriale in genere, ritenute utili per reperire fondi e per la migliore realizzazione delle manifestazioni programmate in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita;
promuovere e organizzare tramite agenzie di viaggio, a norma della legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983, attività e viaggi soprattutto in occasione dei gemellaggi di fede che la città di Cascia effettua annualmente con altre città italiane o estere.
ART. 6
ORGANI
Gli organi sociali del Comitato Cascia per Santa Rita sono:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice – Presidente;
il Segretario con funzioni di tesoriere
il Collegio dei Revisori.
ART. 7
L’ASSEMBLEA
A) COMPOSIZIONE
L’Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. A ciascun socio non può essere conferita più di una delega scritta a partecipare all’Assemblea, potendo rappresentare, quindi, un solo altro iscritto.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente, eletto in seno alla stessa, che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali.
L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. In via ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il giorno 31, del mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto annuale economico–finanziario e per l’esame del bilancio preventivo e consuntivo; mentre in via straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti. Inoltre in via straordinaria può essere convocata su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci che costituiscono l’Assemblea. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, spedito o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, oppure anche a mezzo fax, sms o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere:
la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea (convocazione quest’ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
l’ordine del giorno.
L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei promotori aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi.
Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l’Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se è ordinaria) o col voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) dei soci (se è straordinaria).
Compiti dell’Assemblea sono in particolare:
provvedere ogni 3 anni ad eleggere, a scrutinio segreto, e a sostituire i membri degli organi del comitato, stabilendone la composizione numerica;
approvare i regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo;
discutere, approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto annuale;
approvare le relazioni annuali presentate dal Consiglio Direttivo;
approvare il programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
decidere contro ogni provvedimento di espulsione o di esclusione del socio;
approvare l’importo delle quote annuali di iscrizione;
modificare l’atto costitutivo e il presente Statuto, purché tali modifiche siano state inserite nell’ordine del giorno;
l’eventuale scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio associativo;
l’eventuale messa in liquidazione del Comitato e relativa nomina del commissario liquidatore;
deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno.
ART. 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A) COSTITUZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 13 membri, compreso il Presidente, di cui n. 5 non eletti ma di diritto in rappresentanza dei seguenti Enti e Associazioni: n. 1 Comune di Cascia, n. 1 Archidiocesi di Spoleto-Norcia, n. 1 Monastero Santa Rita di Cascia, n. 1 Opera di Santa Rita di Roccaporena di Cascia, n. 1 Parrocchia di Santa Maria della Visitazione di Cascia.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo in relazione dell’attività di consigliere svolta da ciascuno tuttavia, nel caso in cui uno dei componenti dell’organo presti la propria attività professionale in favore del comitato, dovrà essere dalla stesso retribuito secondo le tariffe professionali.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, ad esempio in caso di dimissioni o decadenza, qualora i membri rimanenti siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza oppure potranno convocare l’Assemblea per nominare i consiglieri necessari a surrogare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo, nell’ipotesi in cui debba necessariamente integrare il numero dei suoi membri rispetto alla sua composizione iniziale, provvede a scegliere i consiglieri necessari attingendo all’elenco nel quale sono annotati progressivamente i consiglieri non eletti dell’ultima sessione elettorale, scegliendo naturalmente i primi tra essi.
B) CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e si riunisce di norma ogni 2 mesi o anche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, così anche quando lo richiedano almeno 2 (due) Consiglieri, senza alcuna specifica formalità, e viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviandolo individualmente a tutti i componenti il Consiglio Direttivo per lettera raccomandata o consegnata a mano almeno n. 5 giorni prima della riunione, oppure anche a mezzo fax, sms o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere:
la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea (convocazione quest’ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
l’ordine del giorno.
C) COMPITI
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo.
Compiti del Consiglio Direttivo sono in particolare:
eleggere il Presidente del Comitato, il Vice-Presidente e il Segretario;
eseguire le deliberazioni assembleari;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale e non da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
formulare il programma da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea;
stabilire l’importo delle quote annue di iscrizione, nonché le previsioni di spesa;
proporre l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti da trattare nella successiva riunione;
deliberare sulla morosità dei soci;
redigere il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta ex lege o per disposizione dell’Assemblea, sottoponendo il tutto all’approvazione di quest’ultima;
redigere la relazione sull’attività svolta da presentare all’Assemblea;
accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi aderenti;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
deliberare sulle dimissioni dei soci;
provvedere alla convocazione dell’Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento del precedente.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le deliberazione del Consiglio Direttivo sono valide se adottate alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
D) DURATA
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e tutti suoi componenti sono rieleggibili.
E) SCIOGLIMENTO
Il Consiglio Direttivo può sciogliersi per dimissioni di tutti i suoi membri o nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Comitato è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige il Comitato e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile per un massimo di 2 (due) volte consecutive e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale.
Compiti del Presidente sono in particolare:
convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;
redigere, anche su proposta di almeno n. 2 componenti il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno da trattare nelle riunioni;
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede del comitato al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i promotori e l’eventuale estrazione di copia;
emanare i regolamenti interni degli organi del comitato;
verificare l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
rappresentare legalmente il comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi del comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
predisporre le linee generali del programma dell’attività del comitato, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività del comitato;
vigilare sulle strutture e sui servizi del Comitato, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del comitato;
deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo;
in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse del Comitato tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
assume in caso di urgenza iniziative organizzative e finanziarie da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione;
coordina i rapporti esterni e interni al Comitato.
ART. 10
IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente coadiuva l’azione del Presidente; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate. Può assumere anche incarichi specifici.
Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.
ART. 11
IL SEGRETARIO CON FUNZIONI DI TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica n. 3 anni rinnovabili.
Compiti del Segretario con funzioni di tesoriere sono in particolare:
dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
curare l’amministrazione del Comitato, tenere e aggiornare i libri contabili;
occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all’esame della Presidenza per l’approvazione del Consiglio Direttivo;
redige rapporti periodici sulla situazione di bilancio ed è responsabile dell’andamento economico e contabile;
redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari;
tenere aggiornati i registri del Comitato e il “Libro dei Soci”;
attendere alla corrispondenza del Comitato;
coordina, promuove, sovrintende iniziative di ricerca e raccolta fondi e all’andamento e alla promozione del tesseramento.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea ordinaria dei soci nomina, scegliendoli anche tra i non aderenti al comitato, un Collegio di Revisori Contabili composto da 3 (tre) membri. Per la prima volta la nomina è effettuata nell’atto costitutivo del comitato.
Compiti del Revisore o del Collegio dei Revisori Contabili sono in particolare:
vigilare sull’amministrazione del comitato;
verificare la corretta gestione sul piano economico-finanziario del comitato;
controllare ogni singola operazione intrapresa dal comitato;
esprimere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti e sottoscriverli prima che siano presentati all’Assemblea per l’approvazione;
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere alcun diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori Contabili rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso spetta ai Revisori, ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione della loro carica.
ART. 13
CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nell’interesse del comitato. Le cariche sociali hanno la durata di n. 3 anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del suindicato periodo decadono allo scadere del medesimo.
ART. 14
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota annuale di iscrizione al Comitato è determinata dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà del comitato.
I soci non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del comitato e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione.
ART. 15
PATRIMONIO
I mezzi finanziari del comitato sono costituiti da:
quote annuali di iscrizione dei promotori determinate dal Consiglio Direttivo e costituenti il fondo comune del comitato;
quote straordinarie elargite dai soci o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne al comitato;
donazioni, elargizioni e lasciti;
contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
erogazioni liberali pubbliche e private;
beni immobili e mobili;
proventi derivanti dalle attività, anche marginali di carattere commerciale e produttivo, organizzate dal comitato;
ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
ART. 16
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata.
Il Comitato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo Statuto Sociale.
ART. 17
SCIOGLIMENTO DEL COMITATO
L’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio dello stesso con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei voti dei soci presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
ART. 18
NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento del comitato, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede e consegnate in copia o trasmesse in via telematica a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.
ART. 19
NORME RESIDUALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo del Comitato denominato “Comitato Cascia per Santa Rita” organizzazione non lucrativa redatto in pari data.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.